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Roma, 1 settembre 2017

 

Circolare n. 144/2017

 

Oggetto: Tributi – Finanziamenti - Proroga dell’iperammortamento – Art.14 D.L. 20.6.2017, convertito nella Legge 3.8.2017, n.123, su G.U. n.188/2017.

 

La legge di conversione del decreto sul Mezzogiorno indicata in oggetto contiene una misura applicabile su tutto il territorio nazionale: si tratta della proroga dell’iperammortamento istituito con la legge di bilancio 2017 (art.1 comma 8 e segg. della legge n.232/2016).

 

In particolare è stato previsto che possono essere agevolati gli acquisti di beni in consegna fino al 31 luglio 2018 (in precedenza 31 dicembre 2017) a condizione che entro il 31 dicembre l’ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato pagato un acconto non inferiore al 20 per cento.

 

Si rammenta che i beni agevolabili sono i beni strumentali materiali ad alto contenuto tecnologico espressamente elencati nella citata legge citata n.232/16. La misura agevolativa consiste nell’incrementare del 150 per cento il costo del bene ai fini dell’ammortamento.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.7/2017

Codirettore

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.188 del 12.8.2017

LEGGE 3 agosto 2017, n. 123 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

 

Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 coordinato con la legge di conversione del 3 agosto 2017, n. 123.

 

*** omissis ***

 

Capo IV

Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale

*** omissis ***

 

Art. 14

Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;

    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il   30 settembre 2018  , a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e   18 milioni   di euro per l'anno 2025.

3.   Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

    b)   quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024  , mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    d) quanto   a 18 milioni   di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** omissis ***

FINE TESTO